Il Tar respinge i ricorsi «chiave»: via libera alla Tav

Fuori tempo massimo il Consorzio Lugana Doc Per i giudici amministrativi i sei Comuni gardesani non hanno titolo per censurare le norme sugli appalti

di Cinzia Reboni

Inammissibili o irricevibili. In una giornata il Tar del Lazio ha respinto gli ultimi ricorsi «chiave» che pendevano sul segmento di Tav Brescia-Verona spianando di fatto la strada all’apertura dei cantieri. Sull’impugnazione del Consorzio di tutela dei vini Doc e del Movimento turismo del vino, i giudici non si sono neppure pronunciati, considerando il ricorso irricevibile in quanto depositato diciotto giorni dopo la scadenza di legge.

Non è stata accolta neppure l’istanza dei ricorrenti di remissione dei termini sulla scorta dei ritardati tempi legati all’inoltro a Roma dei plichi giudiziari. Consorzio e Movimento avevano chiesto l’annullamento facendo leva fra l’altro sulla presunta violazione delle norme comunitarie nell’affidamento dei lavori senza procedura di evidenza pubblica, al general contractor Consorzio Cepav, sul mancato svolgimento della Valutazione ambientale strategica sul Piano generale dei trasporti e sull’inefficacia della Valutazione d’impatto ambientale risalente al 2003. Non è dunque servita l’ultima carta giocata dai rappresentanti dei viticoltori per salvare 75 ettari di vigneto (25 fra Desenzano e Pozzolengo), di cui 34 coltivati con il vitigno Lugana Doc (18 fra Desenzano e Pozzolengo).

Più articolato e complesso il pronunciamento negativo sul ricorso presentato dai Comuni di Desenzano, Sommacampagna, Peschiera, Sona, Castelnuovo e Ponti sul Mincio. Il Tar in 10 pagine di sentenza ha stabilito tra l’altro che «i Comuni, seppur enti a fini generali, non risultano legittimati a far valere le doglianze al mancato rispetto da parte di un’altra Amministrazione dei princìpi comunitari in materia di evidenza pubblica e di concorrenza, neppure per i risvolti indiretti attinenti all’interesse finanziario al minore o migliore impiego del denaro pubblico». Una delle leve azionate dalle Amministrazioni comunali attraversate dall’Alta velocità per annullare i progetti erano le censure su presunte violazioni delle regole di concorrenza e in tema di appalti.

Quanto alle altre due sentenze, su ricorsi presentati da privati – tra i quali l’azienda Serraglio di Desenzano, che aveva proposto originariamente il ricorso straordinario davanti al Capo dello Stato -, il Tar del Lazio li ha dichiarati «in parte inammissibili e, per la restante parte, «rigettati».

L’azienda agricola, proprietaria di un’area oggetto di esproprio che sarà compromessa dall’alta velocità, aveva lamentato l’omesso rinnovo della Via, resa necessaria in considerazione delle significative differenze apportate dalle varianti al progetto. Per i ricorrenti si sarebbero violate anche le norme di tutela ambientale in considerazione della vicinanza del cantiere al sito archeologico di Lavagnone. Ma i giudici replicano che, proprio in considerazione delle osservazioni dei ricorrenti, sono state ridotte le aree di cantiere ed eliminata l’incidenza della Tav sul sito archeologico.

Brescia Oggi – 06.10.2017

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