Riformata la figura del responsabile unico del procedimento
di Andrea Mascolini
Il responsabile unico del procedimento (Rup), negli appalti di lavori complessi, deve avere la qualifica di project manager; possibile affidare a terzi con gara attività di supporto; per lavori fino a un milione, il Rup deve possedere un diploma ed esperienza decennale; oltre un milione serve la laurea almeno triennale, abilitazione professionale e esperienza di 5 anni. Sono queste alcune delle indicazioni contenute nelle linee guida dell’Autorità anticorruzione (Anac) n. 3/2016 del 10 novembre 2016 sui Rup, in attuazione.
In primo luogo l’Autorità affronta il tema della nomina del Rup chiarendo che per gli affidamenti relativi a lavori deve essere effettuata prima del progetto di fattibilità tecnica ed economica e, nel caso di lavori non assoggettati a programmazione, contestualmente alla decisione di realizzare gli stessi.
In secondo luogo, le linee guida affermano che le funzioni di Rup non possono essere assunte dal personale che versa nelle ipotesi di conflitto di interesse, né dai soggetti che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati contro la p.a.
Il ruolo di Rup, che è un pubblico ufficiale, è, di regola, incompatibile con le funzioni di commissario di gara e di presidente della commissione giudicatrice «ferme restando le acquisizioni giurisprudenziali in materia di possibile coincidenza».
Il Rup sovrintende alle fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di ogni singolo intervento per assicurare che sia condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori e in conformità a qualsiasi altra norma vigente.
Il Rup, si legge nelle linee guida, svolge la propria attività con il supporto dei dipendenti dell’ amministrazione ma, in caso di inadeguatezza di organico, può affidare compiti di supporto a soggetti terzi all’amministrazione, con procedure ad evidenza pubblica.
Il soggetto affidatario dei compiti di supporto, come diceva l’abrogato dpr 207/2010 (art. 10, comma 6), deve stipulare polizza assicurativa per i rischi professionali e non può partecipare agli incarichi di progettazione o ad appalti e concessioni di lavori (o subappalti o cottimi) con riferimento ai quali abbia espletato i propri compiti di supporto.
Per appalti di particolare complessità il Rup deve possedere un titolo di studio nelle materie attinenti all’oggetto dell’ affidamento e, a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all’art.38 del Codice, anche la qualifica di project manager.
Negli altri casi deve essere in possesso di specifica formazione professionale, soggetta a costante aggiornamento, e deve aver maturato un’adeguata esperienza professionale nello svolgimento di attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e importo dell’ intervento (presso amministrazioni o come attività di lavoro autonomo).
Per lavori fino a un milione occorre in particolare un diploma (diploma di perito industriale, perito commerciale, perito agrario, agrotecnico, perito edile, geometra, e altro), oltre a un’anzianità di servizio ed esperienza di almeno dieci anni nell’ambito dell’ affidamento di appalti e concessioni di lavori.
Oltre il milione, almeno una laurea triennale in architettura, ingegneria, scienze e tecnologie agrarie, scienze e tecnologie forestali e ambientali, scienze e tecnologie geologiche o equipollenti, scienze naturali, abilitazione all’esercizio della professione e almeno cinque anni nell’ambito dell’ affidamento di appalti e concessioni di lavori.
Italia Oggi – 18.11.2016
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